ore 15:00
Regione Friuli Venezia Giulia
Approvato dal Consiglio Regionale l'emendamento a firma del'intero gruppo M5S a favore delle Associazioni Resiane NON iscritte all'Albo (articolo 5 legge 26) delle Associazioni Slovene.
Sergo (M5s): «Sulla tutela del resiano abbiamo sanato una profonda ingiustizia»
“Con il nostro emendamento al disegno di legge per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, abbiamo sanato una profonda ingiustizia relativa agli interventi relativi al Resiano“.
Lo sottolinea il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Cristian Sergo, primo firmatario della proposta di modifica approvata dall’Assemblea.
“Nel disegno di legge, così come approdato in Aula, era prevista la possibilità di finanziare attività e iniziative presentati dai Comuni, ma anche da enti e associazioni, per quanto riguarda le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale – spiega Sergo -. Per il Resiano, invece, la stessa previsione riguardava soltanto gli interventi presentati dal Comune di Resia.
“Già a luglio avevamo presentato lo stesso emendamento – ricorda l’esponente pentastellato -, ma questa volta non abbiamo accettato la richiesta di ritiro. Il nostro non è uno sgarbo nei confronti di nessuno, tanto meno della Commissione consultiva per la minoranza linguistica slovena, perché non andiamo a togliere nulla a chi vuole tutelare le lingue minoritarie; anzi, gli abbiamo garantito la possibilità di farlo quando altri avrebbero voluto negargliela. Semplicemente siamo intervenuti per evitare una disparità di trattamento che avrebbe impedito a enti o associazioni della Val Resia di ottenere finanziamenti per la tutela del Resiano”.
ARTICOLO 11 PRIMA:
ARTICOLO 11 ADESSO DOPO VOTAZIONE FAVOREVOLE :
cos'è l'articolo 5 della Legge 26:
Art. 5
(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. È istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.
2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001;
e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.
7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).
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