Oltre venti Comuni del Friuli Venezia Giulia dovranno attendere ancora per avere la fibra ottica: come sempre più spesso accade nelle gare pubbliche, una richiesta di sospensiva è stata accolta, rimettendo in discussione una gara appaltata da Insiel e che avrebbe dovuto portare Internet-veloce su parte del territorio udinese e pordenonese. Il Tar ha infatti sospeso l’aggiudicazione dell’appalto della società regionale per la creazione di una rete di comunicazioni a fibra ottica nei Comuni di Arzene, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Drenchia, Grimacco, Lauco, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Montenars, Moruzzo, Premariacco, Prepotto, Resia, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Stregna, Taipana, Treppo Grande, Valvasone, Verzegnis. E’ stata accolta dal Tribunale amministrativo regionale, in via cautelare, la richiesta di sospensiva avanzata da Sielte spa e Ite Società Cooperativa a responabilità limitata, con gli avvocati Giuseppe e Francesco Consoli, di Catania, e Vanessa Zecchin, di Roma, nei confronti sia di Insiel spa (Informatica per il Sistema degli Enti Locali), sia delle controinteressate Alpitel spa e Fastweb Italia spa, avente per oggetto l’aggiudicazione dei lavori di progettazione ed esecuzione di una infrastruttura di telecomunicazioni, in fibra ottica, da realizzarsi in vari comuni regionali. Con i motivi aggiunti si censurava, in particolare, la mancata esclusione del Raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Alpitel e Fastweb, la conseguente illegittima aggiudicazione nei confronti di quest’ultimo, sollecitando la dichiarazione di inefficacia del contratto nonchè la tutela della ricorrente in forma specifica, con subentro nell’aggiudicazione, contratto e lavori e, in subordine per equivalente, con risarcimento dei danni, subiti e subendi, anche causati dalla perdita di chances. Il Tar, nell’accogliere la domanda di sospensione dell’efficacia, rileva come, allo stato, sia pure in fase di sommaria valutazione, la censura esposta col motivo aggiunto appaia sorretta da fumus boni juris (aspettativa di un buon diritto), «in quanto il computo metrico estimativo contenuto nella busta “C”, non risulta effettivamente sottoscritto dal progettista, come previsto, a pena di esclusione, dal punto 2.1.5, cap. 3, della Lettera di Invito».