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L.
38/2007 - INGIUSTA APPLICAZIONE
La
legge 482/99 di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tra cui
la slovena e la legge 38/01 di tutela della minoranza linguistica
slovena, sono applicabili, per espresse loro previsioni,
rispettivamente (solo) dove “LA MINORANZA E' STORICAMENTE RADICATA
E IN CUI LA LINGUA AMMESSA A TUTELA E' IL MODO DI ESPRIMERSI DEI
COMPONENTI DELLA MINORANZA LINGUISTICA” e dove la minoranza slovena
“ E' TRADIZIONALMENTE PRESENTE”.
Trattasi
del primo e principale presupposto essenziale richiesti per la
corretta applicazione delle citate due leggi.
L'altro
presupposto riguarda la richiesta di applicazione delle citate leggi
che deve essere fatta o dal 15% degli elettori comunali, oppure da un
terzo dei consiglieri sempre comunali.
Appare
perciò logicamente necessario verificare se il precitato primo ed
essenziale presupposto sia effettivamente presente sui territori dei
comuni delle valli del Torre, Natisone e di Resia che da un lato, pur
avendo taluni chiesto la tutela della “cultura, dialetto e
lingua slovena della popolazione autoctona” hanno avuto tutti
applicabile, -dalla delibera del consiglio provinciale (n. 33
del 26.04.01) che, tra l'altro, non ha nemmeno citato il previsto
presupposto della presenza storicamente radicata sul territorio della
minoranza-