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Il Popolo Resiano, lotta contro l'imposizione all'appartenenza alla Minoranza Nazionale Slovena

sabato 10 giugno 2023

Lingua Resiana: MA QUALE MINORANZA SLOVENA

Articolo a cura di Tosoni Franco

TRADIZIONE

“”Passaggio di un patrimonio culturale attraverso il tempo e le generazioni.””

Legge 23 febbraio 2001, n. 38 - "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia"

Vorrei nuovamente fermare la mia attenzione sull’art. 4 - Legge 23 febbraio 2001, n. 38, e analizzare quel polpettone provocato per il fatto di aver aderito a quella legge ingannevole.

(Ambito territoriale di applicazione della legge)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.


2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Così in data, 25.09.2002, i quattro consiglieri, C H I E D ONO, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 febbraio 2001, n.ro 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia", che il Comitato Paritetico, per i problemi della minoranza slovena, INCLUDA il Comune di RESIA (Udine), nell'ambito territoriale di applicazione della legge 38/2001, ove è tradizionalmente presente, in lingua, cultura e tradizioni, la realtà linguistica dialettale resiana che fa riferimento alla minoranza slovena, così come riconosciuta dalla citata legge 38/200l.

E su questa RICHIESTA, come ho già analizzato nella mia precedente analisi, che vorrei soffermarmi maggiormente, motivando la mia analisi e la mia accusa su alcune contraddizioni e assurdità emerse. I quattro Consiglieri, in quella occasione, forse non rendendosi perfettamente conto del pasticcio che andranno a combinare, infatti nella richiesta, affermano: “…ove è tradizionalmente presente, in lingua, cultura e tradizioni, la realtà linguistica dialettale resiana che fa riferimento alla minoranza slovena…” Tale affermazione, in contrasto con la vera realtà, appunto, di concreto tale testimonianza non è quella asserita in quel luogo, Resia, perché non era, allora, come non è, tuttora, tradizionalmente presente, in lingua, cultura e tradizioni, la realtà linguistica dialettale resiana, la quale, non fa alcun riferimento alla minoranza slovena, perché tale minoranza non è veritiera ma solo, nella realtà, fittizia.

Ma i quattro non hanno tenuto conto e non hanno citato l’art. 4 della legge 38/2001 che, il capo 1. riporta: “Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente.” È citata questa frase: “...nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente.” Ma questa frase non viene presa in considerazione perché “nel territorio la minoranza non è e non è mai stata tradizionalmente presente”, come non è tradizionalmente presente la realtà linguistica dialettale resiana che fa riferimento alla minoranza slovena, presa in prestito per opportunità e corrispondenza.

Vengono citate, inoltre ...in lingua, e, arbitrariamente anche, …cultura e tradizioni.

Per questa istanza e, successivamente confermata in data 26.09.2002 dall’allora sindaco, non tenendo conto dell’imbroglio e dalle bugie in cui nella lettera i quattro consiglieri di minoranza dichiaravano e confermavano che a Resia, affermando una verità ingannevole, perché nell’ambito territoriale di applicazione della legge 38/2001, ove è sì tradizionalmente presente in lingua, cultura e tradizioni, ma non c’era di certo la realtà linguistica dialettale resiana che faceva riferimento alla minoranza slovena, fino ad allora inesistenteed opportunamente proclamata esistente, per opportunità e convenienza. Poi, andando ad analizzare più a fondo la questione della lettera, che attinenza aveva citare, cultura e tradizioni, quando mai la cultura e le tradizioni avevano ed hanno in comunanza con quelle slovene?

Se questo falso era chiaramente evidente allora, oggi si può dire che l’adesione alla legge 38/2001 sia stata una ingannevole aderenza e connessione. Sarebbe opportuno impugnare tale adesione del Comune di Resia alla legge 38/2001 perché in essa, non aveva allora, e non sussistono oggi i presupposti per rimanere legati a tale legge. Per farlo cosa ci vuole? Un’azione legale per determinare questo abuso di interpretazione a questa legge ed alla sua adesione.

Un invito ai consiglieri della minoranza, e non solo.

Franco Tosoni


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