ROSAJANSKI DOLUNO - Dulïna se nalaža tu-w Reġuni Friuli-Venezia Giulia. Göra Ćanïnawa na dilä di mërä ta-mi to Laško anu to Buško nazijun.


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Il Popolo Resiano, lotta contro l'imposizione all'appartenenza alla Minoranza Nazionale Slovena

domenica 4 ottobre 2009

RESIANI: SEMPLICEMENTE RESIANI

Nel prossimo futuro dobbiamo rimanere uniti e vigili per appoggiare questo disegno di Legge.


DISEGNO DI LEGGE


d’iniziativa del senatore SARO


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2008


Modifica all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
in materia di tutela delle minoranze linguistiche



Onorevoli Senatori. – Come è noto la presenza della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia è stata riconosciuta dal Memorandum di Londra e relativo statuto speciale per Trieste sin dal 1954, ma solo nella provincia di Trieste prima e poi anche in quella di Gorizia. In provincia di Udine detta minoranza non è stata mai riconosciuta. La stessa regione Friuli-Venezia Giulia, con proprie leggi, prima la legge regionale 8 settembre 1981, n.  68, che all’articolo 25 tutela «lingue e culture locali di origine slovena» e poi la legge regionale 5 settembre 1991, n.  46, legge questa diretta a finanziare con fondi statali e in attesa dell’approvazione di una legge organica, iniziative della minoranza slovena, concedeva separatamente contributi a dodici comuni (Pulfero, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco, Taipana, Lusevera, Resia, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio) della provincia di Udine e precisamente delle valli del Natisone, del Torre, di Resia e della Val Canale, non già per la lingua slovena, bensì per iniziative culturali riguardanti la lingua, la cultura e le tradizioni locali, nel rispetto degli statuti comunali. Un chiaro riconoscimento quindi da parte della regione Friuli-Venezia Giulia della differenza esistente tra la minoranza nazionale slovena delle province di Trieste e Gorizia divenuta tale a seguito del Trattato di Rapallo del 1920, e le comunità linguistiche di origine slava della provincia di Udine, pacificamente inserite, a partire dal VII secolo, nei territori friulani e successivamente, con scelta plebiscitaria del 1866, entrati nel Regno d’Italia del quale hanno sempre fedelmente seguito le sorti, pur mantenendo alcune originarie proprie tradizioni e forme idiomatiche peculiari che tuttora utilizzano e chiedono oggi di poter continuare a conservare. Anche vari Governi nazionali, pur non potendo contare sul censimento che gli esponenti della minoranza slovena di Trieste e Gorizia hanno sempre rifiutato, ma basandosi su vari attendibili elementi quali lo stesso statuto speciale per Trieste, gli statuti comunali, le indicazioni provenienti dalla prefettura di Udine, nonché dalle stesse comunità e dalle autorità locali, hanno più volte posto all’attenzione del Parlamento, anche con diverse proposte di legge, le effettive diversità esistenti tra la minoranza nazionale slovena di Trieste e Gorizia, e le comunità linguistiche storiche di origine slava delle tre valli della provincia di Udine. Il 17 novembre del 1989 il Consiglio dei Ministri presieduto dal senatore Giulio Andreotti approvò anche un disegno di legge, quello proposto dal ministro Maccanico, che proponeva interventi differenziati tra le due minoranze. Aveva infatti per titolo «Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena della provincia di Trieste e Gorizia e quelle di origine slava della provincia di Udine». Il provvedimento, che motivava la differenziata tutela con la profondamente diversa storia linguistica, culturale e amministrativa avuta dalle due realtà, non ebbe seguito per la decisa opposizione dei partiti di sinistra che si dichiararono contrari a una tutela differenziata riallacciandosi così alle rivendicazioni del dopoguerra. A tale proposito è da ricordare che le precitate valli del Natisone, del Torre e di Resia della provincia di Udine fanno parte di quel territorio italiano che la Jugoslavia di Tito del dopoguerra intendeva annettersi.


    Dieci anni dopo il disegno di legge Maccanico, esattamente il 15 dicembre 1999 fu promulgata la legge n. 482, «Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche», comprendente dodici lingue e culture, tra cui quelle delle popolazioni germaniche e slovene. Trattasi di legge che affida ai consigli provinciali la delimitazione degli ambiti territoriali dove applicare la tutela, sentiti i comuni interessati e su richiesta di almeno il 15 per cento degli elettori comunali (la localizzazione è infatti prevista a livello comunale o sub-comunale), ovvero di un terzo dei consiglieri comunali. Pone però come presupposto per l’applicazione della legge la condizione che il territorio delimitato dal consiglio provinciale «coincida con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica».
    Presupposti questi che appaiono logici perché diversamente la legge non avrebbe chi tutelare. Presupposti essenziali che però il terzo dei consiglieri comunali di quindici comuni della provincia di Udine (i dodici sopra citati come inclusi nella citata legge regionale n.  46 del 1991 più Attimis, Faedis e Prepotto) non hanno nemmeno citato nelle richieste di applicazione della legge inoltrate al consiglio provinciale. Gli stessi consiglieri, nelle citate richieste, hanno inoltre precisato di volere, non già la tutela della minoranza slovena prevista dalla legge, bensì la tutela delle parlate, dei dialetti locali o della lingua slovena della popolazione autoctona, cioè della lingua locale di origine slava effettivamente ed esclusivamente parlata dalle comunità linguistiche storicamente presenti sui territori comunali. Solo Tarvisio e Malborghetto Valbruna, facenti parte della Val Canale, hanno chiesto la tutela della lingua slovena; particolare questo che effettivamente trova riscontro nei rispettivi statuti comunali. Mentre nessuno statuto degli altri tredici comuni riconosce la presenza sul territorio della minoranza slovena. Da ricordare che nella regione Friuli-Venezia Giulia il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  9, dettante le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n.  2, attribuisce, all’articolo 13, agli statuti degli enti locali il compito di «garantire» la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue locali nel rispetto delle norme statali e regionali.
    Comunque, il consiglio provinciale di Udine, ricevute le citate quindici richieste ha trascurato completamente di esaminarle e di rilevare che essere erano completamente prive dei presupposti richiesti dalle legge (presenza storica della minoranza slovena e uso della relativa lingua) e che le stesse chiedevano non già la tutela della lingua slovena, bensì delle lingue storiche locali di origine slava o slovena. Da rilevare che la mancata citazione dei presupposti precitati da parte dei consiglieri richiedenti la legge era dovuta all’assenza, in quella data, del regolamento di attuazione della legge che li prevede (il decreto del Presidente della Repubblica relativo, n.  345, è stato promulgato il 2 maggio 2001, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 13 settembre 2001). Così anche il consiglio provinciale di Udine, non avendo atteso il regolamento di attuazione che la legge prevede all’articolo 17, il 26 aprile 2001, cioè sei giorni prima dell’approvazione del regolamento, con delibera n. 33, ha delimitato l’ambito di applicazione della precitata legge n.  482 del 1999 includendovi i quindici comuni valligiani sopra indicati, senza poter valutare i citati presupposti richiesti dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  345 del 2001 e anche senza tenere conto che le richieste erano state fatte per avere tutelate le lingue locali e non quella slovena. Inoltre quel consiglio provinciale ha delimitato l’ambito di applicazione della legge n.  482 del 1999 con una motivazione illegittima. Ha cioè utilizzato nell’occasione la precitata legge regionale n.  46 del 1991 che chiaramente con l’articolo 2-bis tutelava la lingua e cultura locale di dodici comuni delle valli della provincia di Udine, come legge che aveva già individuato l’ambito di tutela della lingua slovena. Da evidenziare infine che l’articolo 2-bis della legge regionale n.  46 del 1991 doveva essere addirittura salvaguardato in base all’articolo 18 della stessa legge n.  482 del 1999 e non abrogato. Di conseguenza oggi le comunità linguistiche di origine slava presenti nelle valli del Natisone, del Torre e di Resia, in provincia di Udine e parlanti le lingue locali denominate natisoniano, po-nasen e resiano, si trovano ingiustamente privi di qualsiasi tutela e per di più forzatamente classificati «minoranza linguistica slovena», pur non riconoscendosi in essa. In alcuni comuni sono stati assunti, con discutibili contributi statali e regionali, addirittura interpreti di sloveno e traduttori di lingua slovena, lingua slovena che le comunità autoctone non conoscono e che mai hanno usato con la pubblica amministrazione. Ma la conseguenza più grave della illegittima decisione del consiglio provinciale del 26 aprile 2001 è che dette comunità linguistiche di antico insediamento, da secoli profondamente italiane, si sentono ora ingiustamente spacciate per slovene con il serio pericolo di finire assimilate da parte della minoranza slovena di Trieste che il nuovo statuto regionale definisce «nazionale», una situazione illegittima che non può lasciare indifferente lo Stato italiano cui compete il dovere costituzionale di tutelare le minoranze linguistiche (articoli 2, 3 e 6 della Costituzione) nel rispetto dei diritti linguistici previsti dagli atti normativi fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1, riguardante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, che riconosce «parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».
    È pertanto un dovere istituzionale prevedere con legge, alla pari di quanto già previsto per le popolazioni germaniche, sempre della provincia di Udine, anche la tutela delle millenarie lingue slavofone, storicamente acquisite, denominate natisoniana, po-nasen e resiana, presenti sempre in provincia di Udine nelle corrispondi valli del Natisone, del Torre e di Resia.
    Si porrà così anche rimedio ad una grave situazione che alimenta preoccupanti contrapposizioni e ricorrenti polemiche e che appare addirittura incostituzionale perché l’applicazione non corretta della legge n.  482 del 1999 persegue chiaramente un risultato opposto a quello fatto proprio dalla Costituzione, porta cioè alla distruzione, anziché alla tutela delle comunità linguistiche di origine slava storicamente presenti nelle citate valli friulane.
    Urge perciò risolvere tale problema con un intervento legislativo come è il presente, che assume anche un significato di riconoscenza nei confronti di popolazioni che tanto hanno dato in termini di amore e di sangue alla Patria italiana e che da oltre sessanta anni stanno soffrendo nel tentativo di avere riconosciuta ufficialmente, in quella terra del Friuli orientale, la loro appartenenza all’Italia e alle proprie originarie storiche peculiarità tradizionali e linguistiche, completamente diverse da quelle della minoranza nazionale slovena di Trieste.
    Ci auguriamo pertanto che il presente disegno di legge, che come esposto, alla fine, vuole solo restituire alle comunità linguistiche slavofone della provincia di Udine, la tutela già goduta con la legge regionale n.  46 del 1991, articolo 2-bis, abrogata nel 2001, (legge regionale 12 settembre 2001, n.  23, articolo 5, comma 13), in violazione di legge (articolo 18 della legge n.  482 del 1999), possa essere confortata dal vostro voto favorevole. Il voto favorevole a questa proposta eviterebbe anche una discriminazione, vietata dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, delle popolazioni slavofone rispetto alle popolazioni germaniche, presenti anch’esse in provincia di Udine e oggi tutelate dall’articolo 2 della più volte citata legge n.  482 del 1999.


 


DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.


    1. All’articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n.  482, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le lingue slave denominate natisoniano, po-nasen e resiano, storicamente presenti in provincia di Udine».


1 commento :

  1. Si suole dire: "Dio vede, Dio provvede", il senatore Saro è una vera benedizione per noi. Sosteniamo questo disegno di legge con tutte le nostre forze, con tutti i nostri mezzi.

    Alba Di Lenardo Vissach (per la Comunità resiana residente nel Granducato del Lussemburgo)

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