giovedì 26 ottobre 2023
venerdì 29 settembre 2023
IDENTITÀ RESIANA - VERA E FALSA
Ma oggi il “resiano”, che dovrebbe essere diverso, ha tutte queste caratteristiche per proclamare la sua reale identità?
La maggior parte sì, ma una porzione, minoritaria, si riconosce, si crede diversa pur essendo genomicamente appartenente allo stesso ceppo. La concomitante appartenenza nel dichiararsi di essere “resiano”, ma di aderire anche a qualcosa di più, cioè la pertinenza di essere quella diversità che va oltre alla autenticità della propria stirpe, quell’appartenenza che dovrebbe aggettare, cioè, sporgere come un davanzale dalla nostra differenza e dalla nostra identità, essere, senza essere, anche minoranza slovena a Resia.Questa è al presente l’attuale realtà confusionaria resiana, e verso questo vivere che in essa si distingue per la complessità della sua esistenza.
Articolo di Franco Tosoni
martedì 8 agosto 2023
Chiesa di Coritis 1993 - 2023
venerdì 4 agosto 2023
giovedì 15 giugno 2023
Langues Balto-Slaves
Lingue balto-slave
In questa cartina la Lingua Resiana è menzionata e fa parte di tutte le Lingua Slave Riconosciute.
sabato 10 giugno 2023
Lingua Resiana: MA QUALE MINORANZA SLOVENA
Articolo a cura di Tosoni Franco
TRADIZIONE
“”Passaggio di un patrimonio culturale attraverso il tempo e le generazioni.””
Legge 23 febbraio 2001, n. 38 - "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia"
Vorrei nuovamente fermare la mia attenzione sull’art. 4 - Legge 23 febbraio 2001, n. 38, e analizzare quel polpettone provocato per il fatto di aver aderito a quella legge ingannevole.
(Ambito territoriale di applicazione della legge)
1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.