ROSAJANSKI DOLUNO - Dulïna se nalaža tu-w Reġuni Friuli-Venezia Giulia. Göra Ćanïnawa na dilä di mërä ta-mi to Laško anu to Buško nazijun.


IL SITO DEDICATO A TUTTO IL POPOLO RESIANO CHE TENACEMENTE CONTINUA A DIFENDERE LINGUA,CULTURA E TRADIZIONE


Il Popolo Resiano, lotta contro l'imposizione all'appartenenza alla Minoranza Nazionale Slovena

giovedì 26 aprile 2007

DISEGNO DI LEGGE N°205 ( MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA )


Presentato il 28 settembre 2006


 







Signor Presidente, Signori Consiglieri,


 


 


la tutela e la valorizzazione della minoranza slovena presente in Regione nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine rientra tra i punti programmatici di questa legislatura e tra gli obiettivi della Giunta regionale. Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione al suddetto programma. Si ricorda che con riguardo alla tutela della minoranza si è sinora operato con provvedimenti di carattere provvisorio, destinati in particolare a finanziare le attività della minoranza slovena, e in tale ambito appare ormai imprescindibile l’adozione di un quadro organico di riferimento normativo.


 


Assieme alla lingua e alla cultura friulane e tedesche, la lingua e la cultura slovene fanno parte del patrimonio comune del Friuli Venezia Giulia, regione in cui, caso unico in Europa, si ha la compresenza su un territorio piuttosto ristretto dei ceppi linguistici germanico, latino e slavo.


 


Tra i compiti istituzionali della Regione vi è anche quello di salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della minoranza slovena, e ciò non soltanto per adempiere ad un obbligo derivante dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, ma anche per affermare i motivi della specialità regionale ed il ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia, ispirato ai più avanzati principi della normativa europea.


 


Va ricordato infatti che, come emerge da un’attenta lettura degli atti dell’Assemblea costituente, una delle ragioni fondanti dell’autonomia differenziata della nostra Regione è costituita proprio dalla presenza della minoranza slovena sul suo territorio. L’impegno della Regione a favore della minoranza slovena rientra conseguentemente in un indirizzo politico diretto al mantenimento e all’allargamento dell’autonomia, indirizzo confermato anche dalla recente approvazione della bozza del nuovo Statuto da parte del Consiglio regionale.


 


La Regione da anni evidenzia il suo ruolo internazionale come regione di confine. Le collaborazioni con le regioni limitrofe, sviluppatesi all’interno della Comunità di lavoro Alpe Adria e nell’ambito di rapporti bilaterali, hanno fatto sì che tutte le realtà dell’area di Alpe Adria iniziassero una seria valutazione dei problemi delle minoranze linguistiche e della questione della convivenza e del collegamento tra comunità di lingua e cultura diverse, tutte comunque accomunate dall’appartenenza ad un’unica area geopolitica.


 


Le politiche culturali e sociali delle istituzioni dell’Europa unita prestano sempre maggiore attenzione al principio del rispetto delle diversità, intese come l’autentico patrimonio storico e culturale europeo, principio confermato anche dalla bozza del Trattato costituzionale dell’Unione Europea. In questo contesto anche la Regione deve dunque affermare il proprio ruolo, dando adeguata soluzione alle questioni poste dalle sue diverse realtà linguistiche e culturali, compresa la realtà della minoranza slovena.


 


Il disegno di legge regionale per la tutela della minoranza slovena prende le mosse dall’idea di “normalizzare” la situazione della minoranza slovena: di riconoscere cioè come “normale”, e parte integrante del tutto, un’identità linguistica e culturale che fino a poco tempo fa veniva considerata come un’eccezione nell’ambito della collettività regionale. Con questa iniziativa, infatti, non ci si propone semplicemente di  ribadire alcuni diritti e di finanziare alcune attività, ma si vuole agevolare efficacemente l’avvicinamento del resto della popolazione alla lingua ed alla cultura slovene, contribuendo così ad  accelerare il processo di integrazione attiva di tale minoranza nella società regionale: evidentemente non con una politica di imposizione, ma fornendo un’ampia gamma di opportunità e di strumenti e lasciando libera scelta a ciascun cittadino di utilizzarli o meno.


 


Il testo della proposta di legge è stato predisposto sulla base dello Statuto regionale vigente e della legislazione dello Stato: in esso non sono state inserite disposizioni basate sulla proposta di legge costituzionale, approvata dal Consiglio regionale il 1 febbraio 2005, recante il testo del nuovo Statuto speciale della Regione.


 


La terminologia usata in questa legge è quella usata nella Costituzione e nella legislazione italiana vigente. Pertanto tra varie possibilità (minoranza linguistica, minoranza nazionale, comunità nazionale, ecc.) viene adoperato il termine minoranza linguistica slovena, previsto già dalla Costituzione e dalla legge nazionale (L. 38/2001). Laddove si fa riferimento alla minoranza italiana in Slovenia viene invece usato il termine formale della legislazione vigente nella Repubblica di Slovenia, cioè Comunità nazionale italiana in Slovenia, pur non esistendo, dal punto di vista giuridico internazionale e dal ruolo delle minoranze nei due stati confinanti, alcuna differenza sostanziale.


 


L’articolo 1 contiene i principi generali: oltre l’affermazione che con la presente legge la Regione riconosce e tutela la minoranza linguistica slovena, l’articolo richiama le norme fondamentali della Costituzione e dello Statuto regionale, i principi delle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia ed i principi della Carta Europea per le lingue regionali e minoritarie, già richiamata dalla L. 38/2001. L’Articolo precisa inoltre che le disposizioni della presente legge debbano integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia (L. 482/1999 e L. 38/2001) e definiscono assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona le linee fondamentali delle politiche d’intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.


 


L’articolo 2 definisce il territorio di applicazione della legge: le norme contenute si applicano nell’intero territorio regionale, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento, che comprende le aree individuate in base alle procedure previste da almeno una delle due leggi nazionali di riferimento (L. 482/1999 e L. 38/2001).


 


L’articolo 3 affronta gli impegni della regione nei rapporti internazionali. Oltre al sostegno delle politiche a favore della diversità linguistica e delle minoranze nelle istituzioni e negli organismi internazionali, delle quali la regione fa parte, l’Articolo impegna la Regione ad attivarsi a favore delle minoranze slovena in Italia e quella italiana in Slovenia nell’ambito dei rapporti internazionali con la Slovenia ed autorizza la Giunta regionale ad istituire tavoli di lavoro con le autorità della Slovenia e le due minoranze.





L’articolo 4 impegna la Regione a promuovere la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza con la comunità di lingua italiana e tra le minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale, sostenendo la realizzazione di progetti comuni.


 


L’articolo 5 istituisce l’albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena. L’iscrizione all’albo è volontaria ed è condizione necessaria per l’accesso ai  contributi previsti dalla presente legge. L’Albo  è tenuto dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione, e si articola nelle sezioni dell’associazionismo culturale, dell’associazionismo sportivo, delle organizzazioni di riferimento, delle organizzazioni sociali e di categoria, dell’informazione e dell’editoria e dei proprietari e gestori di immobili destinati alle attività delle organizzazioni della minoranza.


L’iscrizione all’albo non pregiudica l’iscrizione ad altri albi della Regione (ad. es. l’albo del volontariato) e l’accesso ad interventi della Regione non specificatamente riferiti alla minoranza linguistica slovena.


Le modalità e i criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo e per la tenuta del medesimo sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.


Con l’istituzione dell’Albo la Regione avrà a disposizione i dati fondamentali delle realtà associative della minoranza linguistica slovena: l’Albo diventa così strumento essenziale per la programmazione delle attività riferite alla società civile della minoranza linguistica slovena.


 


L’articolo 6 definisce le organizzazioni di riferimento della minoranza. Trattasi di associazioni secondo grado costituite ed operanti a livello regionale da almeno dieci anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni ed organizzazioni della minoranza linguistica slovena in tutti i settori di riferimento. Il riconoscimento, ed anche la revoca, avvengono con decreto del Presidente della Regione su parere conforme della Commissione consultiva. Queste organizzazioni si qualificano anche come enti esponenziali della minoranza linguistica slovena: quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.


In sede di prima applicazione sono riconosciute come organizzazioni di riferimento la Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione culturale economica slovena (SKGZ) e lo Svet slovenskih organizacij – Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO) che ottemperano pienamente alle condizioni poste dall’articolo.


 


L’articolo 7 prevede l’istituzione, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione, della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. La Commissione è organo di consulenza generale della Regione su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena. La Commissione è presieduta dall’Assessore competente o da un suo delegato ed è composta da sei membri designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena e da tre membri eletti dall’Assemblea degli eletti di lingua slovena negli Enti locali, già prevista dalla L. 38/2001. Nei lavori della Commissione è riconosciuto l’uso della lingua slovena.


 


L’articolo 8 affronta il problema dei rapporti tra la Regione ed il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena, di cui all’art. 3 della legge 38/2001 ed al relativo regolamento di funzionamento emanato con D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65..


 


L’articolo 9 stabilisce che almeno una volta ogni 5 anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, il Presidente del Consiglio Regionale convoca la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena quale momento di partecipazione e confronto fra i soggetti coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore. L’articolo individua i soggetti da invitare alla conferenza e fissa le procedure per la sua convocazione e definizione dell’ordine del giorno.


 


L’Articolo 10 riprende la norma dell’articolo 26 della L. 38/2001 relativo alle norme elettorali per la Camera dei deputati ed il Senato e lo ripropone, con una diversa formulazione, con riguardo alle elezioni del Consiglio regionale. L’articolo inoltre prevede la possibilità di introdurre nella legislazione regionale analoghe norme di garanzia per i consigli provinciali e comunali.


 


L’Articolo 11 affronta la questione dei rapporti tra il cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena e la Regione in materia di uso della lingua slovena. Viene affermato il principio che i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi alla Regione, verbalmente o per iscritto, in lingua slovena ed hanno diritto di ottenere risposta nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il relativo testo tradotto in lingua slovena. L’articolo impegna l’Amministrazione regionale ad assicurare la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena nei propri uffici e ad istituire nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico mediante l’uso della lingua slovena. A tal fine viene anche promossa l’organizzazione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento. L’Articolo prevede inoltre che nel territorio di insediamento della minoranza di cui all’art. 2, c. 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione siano corredate dalla traduzione in lingua slovena.


 


L’articolo 12 recepisce le norme statali sull’uso dei nomi, cognomi e denominazioni slovene, e stabilisce le procedure e i termini per l’adeguamento degli strumenti meccanografici e telematici utilizzati presso gli Uffici della Regione a tali esigenze.


 


L’Articolo 13 è relativo all’uso, nei territori di insediamento della minoranza, della lingua slovena da parte di soggetti privati sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, compresa l’etichettatura dei prodotti.


 


L’articolo 14 si rifà alle disposizioni dell’art. 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, prevedendo un’adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all’assetto amministrativo, all’utilizzo del territorio nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e ai loro provvedimenti attuativi. Alle integrazioni degli organi dell’Amministrazione regionale preventivamente individuati, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 7, si provvede con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione giuntale, oppure con regolamento nel rispetto delle procedure indicate dallo stesso articolo 14.


 


L’Articolo 15 stabilisce che la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico della minoranza linguistica slovena provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali ed avvalendosi dell’apporto delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza slovena, alla redazione e all’aggiornamento dell’inventario dei beni di tale patrimonio.


 


L’Articolo 16 afferma che la Regione promuove l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovene, sostenendo in applicazione della legge 482/1999, iniziative dirette a favorire l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole. Per migliorare il grado di formazione e specializzazione nella lingua slovena dei cittadini appartenenti alla minoranza, in particolare nel settore dell’istruzione universitaria e parauniversitaria, la Regione promuove iniziative di collaborazione tra le università della Regione e quelle della Repubblica di Slovenia, da attuare anche in base a convenzioni e protocolli d’intesa.


 


L’articolo 17 prevede la possibilità per l’Amministrazione regionale di concedere contributi agli enti locali per finanziare la realizzazione di opere destinate all’attivazione e potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le modalità di cui alla L.R. 71/1981, nonché di stipulare con la medesima società concessionaria apposite convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi  in lingua slovena.


 


L’articolo 18 prevede apposite modifiche dell’art. 8 della L.R. 11/2001 per garantire la presenza all’interno del Comitato regionale per le comunicazioni – Co.Re.Com. di almeno un componente che sia espressione della minoranza linguistica slovena.


 


L’articolo 19 ripropone, con mere modifiche d’ordine tecnico, la formulazione  dei primi sei commi dell’art. 5 della L.R. 23/2001 in ordine alla disciplina delle procedure per il riparto del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all’art. 16, comma 1 della legge 38/2001.


 


L’articolo 20 riguarda l’assegnazione alla Regione dei contributi annui statali, di cui all’art. 8 della legge 38/2001, per l’uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione. L’entità complessiva delle risorse necessarie andrà comunicata annualmente ai competenti organi dello Stato. Le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti relativi all’uso della lingua slovena e per la concessione dei relativi finanziamenti mediante l’utilizzo dei contributi statali sono definite con apposito regolamento.


 


L’articolo 21 disciplina la ripartizione del contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall’art. 21, c. 3 della Legge 38/2001 che confluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano – risorse destinate ad interventi per la minoranza slovena. Tale Fondo è destinato a finanziare interventi per lo sviluppo dei territori della provincia di Udine compresi nei Comprensori montani del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale nonché del Torre, Natisone e Collio facenti parte del territorio d’insediamento della minoranza di cui all’art. 2, c. 2.


 


L’articolo 22 istituisce nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena con il quale la Regione finanzia una serie di iniziative ed attività che per il loro oggetto e i loro contenuti specifici non rientrano nella tipologia delle iniziative e delle attività ammissibili ai contributi di cui agli articoli 19, 20 e 21. Con tale Fondo vengono finanziati anche la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici adibiti alle attività della minoranza linguistica slovena, attività integrative per l’apprendimento  della lingua slovena nelle scuole pubbliche, progetti innovativi con particolare attenzione ai giovani ed altro.


 


L’articolo 23 pone una norma transitoria per cui nelle more del regolamento per la disciplina dell’Albo regionale di cui all’art. 5, possono accedere ai finanziamenti della presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall’articolo 5 della L.R. 23/2001, ottemperando a tutti gli obblighi di legge.


 


Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.







Capo I


Disposizioni generali


 


Art. 1               (Principi generali)


Art. 2               (Ambito territoriale di applicazione)


Art. 3               (Rapporti internazionali)


Art. 4               (Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)


 


 


Capo II


Assetto istituzionale


 


Art. 5               (Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)


Art. 6               (Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)


Art. 7               (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)


Art. 8               (Segreteria del Comitato istituzionale paritetico)


Art. 9               (Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena)


Art. 10             (Disposizioni in materia elettorale)


 


 


Capo III


Uso della lingua slovena


 


Art. 11             (Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza slovena)


Art. 12             (Nomi, cognomi e denominazioni slovene)


Art. 13             (Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)


 


 


Capo IV


Azioni di settore


 


Art. 14             (Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)


Art. 15             (Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)


Art. 16             (Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)


Art. 17             (Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua slovena)


Art. 18             (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11/2001)





Capo V


Strumenti finanziari


 


Art. 19             (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)


Art. 20             (Contributi annui statali per l’uso della lingua slovena  nella pubblica amministrazione)


Art. 21             (Fondo regionale per lo sviluppo montano - -risorse destinate a interventi per la minoranza slovena)


Art. 22             (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)


 


 


Capo VI


Norme finali e transitorie


 


Art. 23             (Disposizione transitoria)


Art. 24             (Abrogazioni)


Art. 25             (Norme finanziarie)





Capo I


Disposizioni generali


 


 


Art. 1


(Principi generali)


 


1.         Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e tutela la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.


 


2.         Con la presente legge la Regione concorre, nell’ambito delle proprie competenze, all’applicazione, in particolare, dei principi espressi:


 


a)         dall’articolo 6 della Costituzione e dall’articolo 3 dello Statuto di autonomia;


 


b)        dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;


 


c)         dalla Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo e Libertà fondamentali;


 


d)        dalla Convenzione quadro per la protezione delle Minoranze nazionali del Consiglio d’Europa;


 


e)         dallo Strumento dell’Iniziativa Centroeuropea per la protezione delle minoranze nazionali e dai documenti dell’OSCE sottoscritti dall’Italia;


 


f)         dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, come richiamati dall’articolo 2 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).


 


3.         Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e dalla legge 38/2001, e definiscono, assieme alla norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.


 


 


Art. 2


(Ambito territoriale di applicazione)


 


1.         Le norme della presente legge si applicano nell’intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.





2.         Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate in base ad almeno una delle leggi 482/1999 e 38/20001, e precisamente:


 


a)                 il territorio individuato attraverso la procedura di cui all’articolo 3 della legge 482/1999, ivi compreso il territorio individuato in base art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela della minoranza linguistiche storiche), recante il regolamento attuativo della legge stessa;


 


b)                 il territorio individuato attraverso la procedura di cui all’articolo 4 della legge 38/2001 e le aree di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 38/2001.


 


 


Art. 3


(Rapporti internazionali)


 


1.         Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell’ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.


 


2.         In particolare, nell’ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte sia a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia, sia a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.


 


3.         In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, allo scopo di migliorare l’integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.


 


 


Art. 4


(Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)


 


1.         La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, nonché tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, e sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche.





Capo II


Assetto istituzionale


 


 


Art. 5


(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)


 


1.         Presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace è istituito l’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.


 


2.         L’Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:


 


a)         organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all’ articolo 6;


 


b)        associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, e le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;


 


c)         associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;


 


d)        organizzazioni sociali e di categoria, comprendente:


 


1)                 le associazioni, gli istituti e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell’accoglienza e dell’assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;


 


2)                 le organizzazioni associative delle categorie economiche e le organizzazioni sindacali;


 


e)         mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e  librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico o digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;


 


f)         enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali e di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al comma 2.


 


3.         L’iscrizione all’Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l’accesso ai contributi previsti dalla presente legge.


 


4.         L’iscrizione all’Albo regionale e la cancellazione sono disposte dall’Assessore regionale competente per materia.


 


5.         Le modalità e i criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7.


 


 


Art. 6


(Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)


 


1.         Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.


 


2.         Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno dieci anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, che presentano le caratteristiche e i requisiti seguenti:


 


a)         dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine;


 


b)        i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:


 


1)        che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell’Albo regionale di cui all’articolo 5, comma 2, lettere da b) a f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;


 


2)        delle quali almeno una con sede nella provincia  di Trieste, almeno una con sede nella provincia di Gorizia e almeno una con sede nella provincia di Udine.


 


3.         Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena viene disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, previo parere conforme della Commissione consultiva di cui all’articolo 7.


 


4.         Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l’iscrizione all’Albo regionale, nella sezione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).


 


5.         Nella stessa forma e con la medesima procedura di cui al comma 3 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.





6.         Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.


 


7.         In sede di prima applicazione sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti:


 


a)         Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione culturale economica slovena;


 


b)        Svet slovenskih organizacij – Confederazione delle organizzazioni slovene.


 


 


Art. 7


(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)


 


1.         E’ istituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.


 


2.         La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:


 


a)         esprime i pareri previsti dalla presente legge;


 


b)        esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all’uso della lingua slovena, sull’ipotesi di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione);


 


c)         fornisce i pareri a essa richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale nonchè dagli enti e agenzie regionali;


 


d)        formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all’articolo 1.


 


3.         La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.


 


4.         La Commissione consultiva è composta da:





a)         l’Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;


 


b)        sei membri, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo 6;


 


c)         tre membri, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall’assemblea degli eletti di lingua slovena negli Enti locali prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tale scopo previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale.


 


5.         Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.


 


6.         Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.


 


7.         Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l’uso della lingua slovena. L’Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretazione o traduzione, ove necessario.


 


8.         La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni. La Commissione nominata ai sensi di quest’ultima disposizione rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.


 


 


Art. 8


(Segreteria del Comitato istituzionale paritetico)


 


1.         L’Amministrazione regionale assicura i compiti di segreteria e il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all’articolo 3 della legge 38/2001 e al relativo regolamento di funzionamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).





Art. 9


(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena)


 


1.         Allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge e di raccogliere indicazioni e contributi propositivi per il loro adeguamento alle esigenze emerse e per la definizione di nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.


 


2.         Alla Conferenza di cui al comma 1 sono chiamati a prendere parte i consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all’articolo 7, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell’assemblea degli eletti di lingua slovena nelle amministrazioni locali di cui all’articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale nonché i dirigenti dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.


 


3.         L’ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza sono determinati sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7.


 


 


Art. 10


(Disposizioni in materia elettorale)


 


1.         La legge elettorale per l’elezione del Consiglio regionale detta norme per favorire, nel rispetto dello Statuto di autonomia, l’elezione di almeno un consigliere regionale appartenente alla minoranza linguistica slovena.


 


2.         Nella legislazione regionale per l’elezione dei Consigli provinciali e comunali possono essere introdotte norme volte a favorire, nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, un’adeguata rappresentanza ai candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena.





Capo III


Uso della lingua slovena


 


 


Art. 11


(Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza slovena)


 


1.         Nell’esercizio del diritto riconosciuto dall’articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi agli uffici, alla Regione in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il relativo testo tradotto in lingua slovena.


 


2.         Al fine di garantire l’effettività del diritto di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli Enti da essa dipendenti, e provvede inoltre a istituire nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico mediante l’uso della lingua slovena.


 


3.         Al fine di estendere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l’Amministrazione regionale promuove l’organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.


 


4.         Gli uffici del Consiglio regionale e quelli dell’Amministrazione regionale e degli Enti da essa dipendenti provvedono, secondo le rispettive competenze, a divulgare anche in lingua slovena le informazioni dirette al vasto pubblico nonché quelle di specifico interesse per la minoranza, e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali da essi diffuse sul territorio regionale vengono pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.


 


5.         Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate dalla traduzione in lingua slovena.


 


 


Art. 12


(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)


 


1.         In applicazione dell’articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei loro nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell’alfabeto sloveno.


 


2.         Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di province, comuni e frazioni sono riportate, accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità del testo previsto dai rispettivi statuti provinciali e comunali, ivi compresi i segni diacritici propri dell’alfabeto sloveno.


 


3.         Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione regionale provvede ad adeguare entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge gli strumenti meccanografici e telematici utilizzati presso gli uffici della Regione.


 


 


Art. 13


(Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)


 


1.         Nei territori di insediamento della minoranza slovena di cui all’articolo 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso che da parte di associazioni e imprese sia fatto uso, assieme alla lingua italiana, anche di quella slovena.


 


 


Capo IV


Azioni di settore


 


 


Art. 14


(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)


 


1.         In conformità di quanto disposto dall’articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei territori di insediamento della minoranza slovena di cui all’articolo 2, comma 2, deve essere stabilita un’adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all’assetto amministrativo, all’utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e ai loro provvedimenti attuativi.


 


2.         Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l’integrazione con un’adeguata rappresentanza della minoranza.


 


3.         Alle integrazioni degli organi dell’Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge o regolamentari si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.


 


4.         Alle integrazioni degli organi dell’Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con  regolamento.


 


5.         Nel caso di organi istituiti con legge, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale  regolamento sono modificate in conformità dello stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l’integrazione.


 


 


Art. 15


(Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)


 


1.         L’Amministrazione regionale promuove, nell’ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, e avvalendosi dell’apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all’aggiornamento dell’inventario dei beni del patrimonio medesimo.


 


 


Art. 16


(Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)


 


1.         L’Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all’incremento e alla diversificazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovene e sostiene, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole.


 


2.         Allo scopo di migliorare il grado di formazione e di specializzazione nella lingua slovena dei cittadini appartenenti alla minoranza stessa, in particolare nel settore dell’istruzione universitaria e postuniversitaria, la Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università degli studi della Regione e le Università degli studi della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d’intesa.


 





Art. 17


(Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua slovena)


 


1.         Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull’intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all’attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli Enti locali dei territori medesimi, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli Venezia Giulia).


 


2.         Allo scopo di favorire lo sviluppo dell’informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua slovena, in conformità con il disposto dell’articolo 12, comma 2, della legge 482/1999, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno.


 


 


Art. 18


(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11/2001)


 


1.         Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) è aggiunto il seguente:


 


<<1 bis.           Almeno uno dei componenti del Co.Re.Com. deve essere espressione della minoranza linguistica slovena.>>.


 


2.         Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 11/2001 è aggiunto il seguente:


 


<<3 bis.           Qualora nè il Presidente del Co.Re.Com. né alcuno degli eletti risultino appartenere alla minoranza linguistica slovena, vengono dichiarati eletti soltanto i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e come quarto componente viene nominato il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena che risulta primo fra i non eletti.>>.





Capo V


Strumenti finanziari


 


 


Art. 19


(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)


 


1.         In attuazione dell’articolo 16 della legge 38/2001, e' istituito nel bilancio regionale il “Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena”, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 16.


 


2.         A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza slovena, iscritti nell’Albo regionale di cui all’articolo 5, mediante l’attuazione dei seguenti interventi:


 


a)         sovvenzioni annue a sostegno dell’attività di enti e organizzazioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena;


 


b)        sovvenzioni annue a sostegno dell’attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva di enti e organizzazioni di interesse primario della minoranza slovena;


 


c)         sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di enti e organizzazioni minori della minoranza slovena;


 


d)        interventi diretti, a carattere straordinario, della Regione per iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.


 


3.         Il fondo di cui al comma 1 e’ annualmente ripartito fra le categorie d’intervento individuate al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7, entro il 15 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento. I corrispondenti importi sono iscritti in distinti capitoli appositamente istituiti nell’ambito della proposta di bilancio che la Giunta presenta al Consiglio regionale.


 


4.         Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7, si provvede inoltre all’individuazione degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e all’indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.


 


5.         Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché i criteri per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma. Il termine di presentazione delle domande per l’accesso agli interventi previsti al comma 2 e’ fissato al 31 gennaio di ogni anno.


 


6.         All’attuazione degli interventi di cui al comma 2 provvede la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero.


 


 


Art. 20


(Contributi annui statali per l’uso della lingua slovena


 nella pubblica amministrazione)


 


1.         Ai fini dell’assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all’articolo 8 della legge 38/2001, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7, approva entro il 15 settembre di ciascun anno l’elenco dei progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 3 della medesima legge 38/2001, e comunica l’entità complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.


 


2.         Con apposito regolamento sono definite, in armonia con le disposizioni procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell’articolo 8 della legge 38/2001, le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti mediante l’utilizzo dei contributi annui statali di cui al comma medesimo.


 


 


Art. 21


(Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza slovena)


 


1.         Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall’articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei Comprensori medesimi e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2.


 


2.         Per le finalità e nel territori di cui al comma 1, i Comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.


 


3.         Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati, e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7.


 


 


Art. 22


(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)


 


1.         E’ istituito nel bilancio regionale il “Fondo regionale per la minoranza linguistica  slovena”.


 


2.         A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi da assegnare sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7, le seguenti iniziative e attività:


 


a)         costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, ivi compresi gli immobili di cui all’articolo 19 della legge 38/2001;


 


b)        attività e iniziative integrative per la promozione dell’apprendimento della lingua slovena nelle scuole pubbliche, ivi comprese le iniziative di interscambio giovanile e di personale docente realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia;


 


c)         progetti innovativi, anche legati a più ampie iniziative di carattere internazionale, con particolare attenzione alle problematiche del mondo giovanile;


 


d)        iniziative progettuali di collaborazione interculturale per le finalità di cui all’articolo 4;


 


e)         altre iniziative di carattere culturale e sociale, da realizzare nel territorio regionale, che per il loro oggetto e i loro contenuti specifici non rientrano nella tipologia delle iniziative e attività ammissibili ai contributi di cui agli articoli 19, 20 e 21.


 


3.         I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai seguenti soggetti:


 


a)         per le iniziative di cui alla lettera a), ai proprietari, gestori e affittuari degli immobili adibiti alle attività ivi previste, svolte da uno o più degli enti e organizzazioni iscritte nell’Albo regionale di cui all’articolo 5;


 


b)        per le attività e iniziative di cui alla lettera b), alle istituzioni scolastiche pubbliche aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, all’Istituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE) e alle associazioni operanti nel settore dell’istruzione, iscritte nell’Albo regionale di cui all’articolo 5;


 


c)         per le attività e iniziative di cui alle lettere c), d) ed e), agli enti e organizzazioni iscritti nell’Albo regionale di cui all’articolo 5, nonché alle associazioni di rilievo regionale, statale o internazionale, attive nei settori della tutela delle minoranze, della promozione delle diversità linguistiche e culturali, della solidarietà e della collaborazione interculturale, aventi sede nel territorio regionale.


 


4.         I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con regolamento da emanare sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 7.


 


 


Capo VI


Norme finali e transitorie


 


 


Art. 23


(Disposizione transitoria)


 


1.         Nelle more dell’emanazione del regolamento per la disciplina dell’Albo regionale di cui all’articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda è indicata la sezione dell’Albo regionale di pertinenza.


 


 


Art. 24


(Abrogazioni)


 


1.         Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:


 


a)         articolo 8 della legge regionale 46/1991;


 


b)        articolo 5 della legge regionale 23/2001;


 


c)         comma 32 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).


 


2.         Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’articolo 19, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.


 


 


Art. 25


(Norme finanziarie)


 


1.         Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.


 


2.         Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.


 


3.         Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 11, comma 4, fanno carico all’unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.


 


4.         Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:


 


a)         UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156;


 


b)        UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20;


 


c)         UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.


 


5.         Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 19, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena – fondi statali>>.


 


6.         Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzioni annue a sostegno dell’attività di enti ed organizzazioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena.>>.


 


7.         Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b) fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<degli enti, istituzioni e organismi>> sono sostituite con le parole <<di enti e organizzazioni>>.


 


8.         Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<delle istituzioni ed associazioni>> sono sostituite con le parole <<di enti e organizzazioni>>.


 


9.         Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d) fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5593 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza.>>.


 


10.       Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 21, fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei Comprensori medesimi e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.>>.


 


11.       Per le finalità previste dall’articolo 22, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 22, comma 2, lettera a), nell’unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, è istituito “per memoria” il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 – Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero - con la denominazione “Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena – di parte capitale”.


 


12.       Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 22, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 22, comma 2, lettere b), c) d) ed e) fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena – di parte corrente.>>.


 


13.       Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 23, fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.






NOTE al Disegno di legge di iniziativa giuntale recante


“Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena”


 


 


Avvertenza


Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.


Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


 


Note all’articolo 1


 


Il testo dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica Italiana è il seguente:


“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.


 


Il testo dell’articolo 3 dello Statuto di autonomia è il seguente:


“Nella Regione è riconosciuta  parità  di diritti e di trattamento  a  tutti  i  cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.”


 


Si riporta il testo della Legge 15 Dicembre 1999, n. 482, " Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.


“ Art. 1.


1.       La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.


2.       La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.


Art. 2.


1.       In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.


Art. 3.


1.       La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.


2.       Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci  favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.


3.       Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.


Art. 4.


1.       Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.


2.       Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.


3.       Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.


4.       Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.


5.       Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.


Art. 5.


1.       Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.


2.       Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.


Art. 6.


1.       Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.


Art. 7.


1.       Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.


2.       La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.


3.       Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.


4.       Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.





Art. 8.


1.       Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.


Art. 9.


1.       Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.


2.       Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.


3.       Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.


Art. 10.


1.       Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.


Art. 11.


1.       I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.


2.       Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.


3.       Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.


Art. 12.


1.       Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.


2.       Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.


3.       La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.


Art. 13.


1.       Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.


Art. 14.


1.       Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.


Art. 15.


1.       Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.


2.       L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


3.       L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.


Art. 16.


1.       Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.


Art. 17.


1.       Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.


Art. 18.


1.       Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.


2.       Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.


Art. 19.


1.       La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.


2.       Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.


3.       Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.





Art. 20.


1.        All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.


2.        Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. “


 


Si riporta il testo della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.


Art. 1. (Riconoscimento della minoranza slovena)


1.   La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.


2.   Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.


Art. 2. (Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)


1.  Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:


        a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;


        b) il rispetto dell’ambito territoriale di ciascuna lingua;


        c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;


        d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione europea.


Art. 3. (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)


1.   Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.


2.   Fanno parte del Comitato:


        a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;


        b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;


        c) tre membri nominati dall’assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all’articolo 1; l’assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;


        d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.


3.   Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il         


      Comitato ha sede a Trieste.


4.  Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.


5.   Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


Art. 4. (Ambito territoriale di applicazione della legge)


1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.


 2.  Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 25 della presente legge.


Art. 5. (Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale)


1.   Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Art. 6. (Testo unico)


1.   Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.


Art. 7. (Nomi, cognomi, denominazioni slovene)


1.   Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l’ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.


2.  Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.


3.   I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.


4.   Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell’attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall’articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.


5.   Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.


6.   I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L’esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l’applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.


Art. 8. (Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)


1.   Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all’articolo 1 è riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all’articolo 1 e competenza nei comuni di cui all’articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:


        a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;


        b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.


2.  Dall’applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l’amministrazione di appartenenza.


3.   Nei comuni di cui all’articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L’uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.


4.   Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l’amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all’articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l’organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall’articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.


5.  Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.


6.   Nell’ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all’eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.


7.   Fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.


8.  Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


9.   La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all’articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l’attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.


10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.


Art. 9. (Uso della lingua slovena negli organi elettivi)


1.   Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all’articolo 4 è riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l’eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.


2.   A cura dell’amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.


3.  I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.


4.  Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all’articolo 4 è ammesso l’uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.


Art. 10. (Insegne pubbliche e toponomastica)


1.  Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all’articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l’uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.


2.   Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.


Art. 11. (Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena)


1.  Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All’articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena».


2.   Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la


      riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’articolo 13, comma 3, della presente legge.


3.  All’articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena».


4.   Nell’ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l’uso della lingua slovena nei rapporti con l’amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.


5.   A decorrere dal 1º gennaio 2001, l’importo del fondo di cui all’articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all’area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all’articolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


Art. 12. (Disposizioni per la provincia di Udine)


1.   Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all’articolo 4, la


       programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


2.   Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l’insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nell’orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità d’impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua della minoranza.


3.  Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall’ordinamento scolastico.


4.   Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attività curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualità del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.


5.   La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall’Istituto per l’istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


6.    Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all’articolo 4 è prevista l’istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 2 dell’articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all’articolo 13, comma 3.


7.   Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.


Art. 13. (Organi per l’amministrazione scolastica)


1.   Per la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena, presso l’ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.


2.   Al personale dell’ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.


3.  Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell’istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall’articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 della presente legge.


4.    Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


Art. 14. (Istituto regionale di ricerca educativa)


1.    Ai sensi dell’articolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell’istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, comma  3.


Art. 15. (Istruzione musicale)


1.   Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. L’attuale organico di diritto del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» resta fermo per un triennio, fatta salva l’attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonché la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.


2.  Con ordinanza del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonché le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena «Glasbena matica» e «Emil Komel» è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.


3.   Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L’attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.


4.  Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è esonerato dall’attività di insegnamento per tutto il periodo dell’incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.


5.   Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell’incarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini», di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.


6.   Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


Art. 16. (Istituzioni e attività della minoranza slovena)


1.  La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.


2.   Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l’anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l’anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l’ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 17. (Rapporti con la Repubblica di Slovenia)


1.   Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell’ambito delle iniziative e dei programmi dell’Unione europea.


Art. 18. (Teatro stabile sloveno)


1.    Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il «Teatro stabile sloveno di Trieste – Slovensko stalno gledalisce» è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.


Art. 19. (Restituzione di beni immobili)


1. La casa di cultura «Narodni dom» di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell’edificio di Via Filzi 9 a Trieste, già «Narodni dom», e nell’edificio di Corso Verdi, già «Trgovski dom», di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica – Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e università degli studi di Trieste per l’edificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e Ministero delle finanze per l’edificio di Corso Verdi di Gorizia.


 2. In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


3.   Le modalità di uso e di gestione sono stabilite dall’amministrazione regionale sentito il Comitato.


Art. 20. (Tutela del patrimonio storico ed artistico)


1.   Ai fini di cui all’articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all’articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.


2.   Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.


Art. 21. (Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)


1.  Nei territori di cui all’articolo 4 l’assetto amministrativo, l’uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.


2.   Ai fini di cui al comma 1 e d’intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.


3.  Per consentire l’attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro – Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall’anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.


4.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


Art. 22. (Organizzazioni e attività sindacali)


1.   Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all’articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all’interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all’esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Art. 23. (Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche)


1.   Dopo l’articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:


        «Art. 18-bis. – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche».


Art. 24. (Norma transitoria)


1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all’articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.


Art. 25. (Modifiche dell’ambito territoriale di applicazione della legge)


1.  La tabella di cui all’articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


2.   Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all’articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


3.   Ai cittadini di cui al comma 2 è comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 8.


4.   L’elenco previsto dall’articolo 10 può essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.


Art. 26. (Disposizioni in materia elettorale)


1.  Le leggi elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l’accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.


Art. 27. (Copertura finanziaria)


1.  Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l’anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.


2.   Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 28. (Disposizioni finali)


1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall’articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all’accordo tra le stesse Parti, con allegati, all’atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.


2.   Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.


3.  Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


4.  Dall’attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.


Art. 29. (Definizione)


1.   Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità.


 


Note all’articolo 2


 


Il testo dell’articolo 1, comma 5, del  Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 ”Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2001 è il seguente:


Art. 1. Ambito di applicazione


5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.





Note all’articolo 7


 


Si riporta il testo del Decreto Legislativo 12 settembre 2002, n. 223, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002


Art. 1.


1.   Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: "legge" per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, e' disciplinata dalle norme del presente articolo.


2.   La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.


3.   Spetta altresì alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.


4.   Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, e' riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge.


 


 


Note all’articolo 8


 


Si riporta il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65,  Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della “, Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2002, n. 91.


Art. 1.


1.   Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: «legge», è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: «Comitato».


2.   Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.


Art. 2.


 1.  Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria.


2.   Alla regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3, comma 5, della legge, occorrenti per fare fronte alle spese di funzionamento del Comitato.


Art. 3.


1.   La prima riunione del Comitato è convocata dal Ministro per gli affari regionali.


2.  In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonché di attendere al normale funzionamento dell'organismo.


3.    Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalità, un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.


Art. 4.


1.   Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in riferimento agli interventi ed alle problematiche individuati dalla legge, ne sia ravvisata l'opportunità da parte dello stesso Presidente, ovvero sia stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti.


2.  Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito del Presidente, persone estranee qualificate in materia, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.


Art. 5.


1.    Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.









Art. 6.


1.   Possono essere presentati, per i lavori del Comitato, documenti in lingua slovena, accompagnati da una traduzione in lingua italiana, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.



 


Note all’articolo 14


 


Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 20/03/2000, n. 7, “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.” è il seguente:


Art. 26  (Riordino di organi collegiali)


1.   Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.


 


Note all’articolo 17


 


Si riporta il testo della legge regionale 10/10/1981, n. 71 Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.


CAPO I Norma generale


Art. 1


      La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nella consapevolezza che la crescita culturale, lo sviluppo democratico ed il progresso della comunità regionale passano anche attraverso la più ampia e completa informazione, promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattutto a favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferiche e più disagiate, anche in riferimento alla programmazione regionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena, con l' attivazione della terza rete televisiva della RAI che dovrà valorizzare anche le peculiarità ladino - friulane.


A tal fine l' Amministrazione regionale e' autorizzata anche a concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti radiotelevisivi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla presente legge.


CAPO II Contributi alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la ricezione
dei servizi radiotelevisivi


Art. 2


    I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono concessi alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana. Fra le opere da realizzare con il contributo rientrano l' acquisizione delle aree, la costruzione e sistemazione di strade o sentieri, la costruzione di elettrodotti - allacciamenti compresi - e di ogni altra infrastruttura necessaria per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche.


Art. 3


    Possono essere ammesse a contributo solo quelle opere che risultano a carico degli Enti di cui al precedente articolo 2 in base ad apposita convenzione, stipulata dagli enti stessi con la RAI - Radiotelevisione Italiana. Dalla predetta convenzione, dovrà risultare, fra l' altro, che tali opere sono necessarie per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche che la Rai - Radiotelevisione Italiana si impegna a fornire.


Art. 4


    Il contributo non può superare il 90% della somma complessivamente necessaria per la realizzazione delle opere.


    La misura del contributo viene determinata dalla Giunta regionale sulla base del progetto tecnico e finanziario relativo all' installazione degli impianti ripetitori, presentato dagli Enti di cui al precedente articolo 2.


    Il contributo concesso viene erogato per intero prima dell' inizio dei lavori.


    E' fatto obbligo, ad ultimazione dei lavori, di dimostrare l' avvenuto impiego del contributo stesso per le finalità della presente legge.


Art. 5


    Le domande per ottenere i benefici previsti dal Capo II della presente legge debbono essere presentati alla Presidenza della Giunta regionale, corredate dal relativo progetto tecnico - finanziario, nonché dalla convenzione prevista dall' articolo 3.


Art. 6


   Per le finalità di cui alla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.


   Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6761 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.


   Al predetto onere si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1971, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.


 


Note all’articolo 18


 


Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 10/04/2001, n. 011, “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni  (Co.Re.Com.),  come modificato dal presente articolo, commi 1 e 2, è il seguente:


 


Art. 8 (Composizione e durata)


1.   Il Co.Re.Com. e’ composto dal Presidente e da quattro componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.


1. bis Almeno uno dei componenti del Co. Re. Com. deve essere espressione della minoranza linguistica slovena.


2.   Il Presidente del Co.Re.Com. e’ nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.


3.   I quattro componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all’articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.


3. bis Qualora nè il Presidente del Co. Re. Com. né alcuno degli eletti risultino appartenere alla minoranza linguistica slovena, vengono dichiarati eletti soltanto i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e come quarto componente viene nominato il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena che risulta primo fra i non eletti.”.


4.    I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all’Autorità’.


5.    Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all’insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.


6.   In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.


7.   In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.


8.   Per la validità delle sedute e’ necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


9.   Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.


 


 


Note all’articolo 24


 


Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 05/09/1991, n. 046, “Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli - Venezia Giulia”, è il seguente:


Art. 8


1.   Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' istituita una Commissione denominata << Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena >>, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere il proprio parere in merito ai criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di svolgere funzioni consultive e propositive fornendo indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena. La Commissione formula inoltre proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.


2.   La Commissione e' presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed e' composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.


3.   La Commissione dura in carica tre anni. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della Commissione regionale per la cultura.


4.   Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione da' priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.


5.   Per gli interventi previsti dall' articolo 2, il parere della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale per la cultura quando questo sia previsto.


5 bis. Il parere della Commissione sostituisce altresì, per le istituzioni di cui al comma 1, quello previsto all'articolo 19, terzo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.


6. Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l' ente beneficiario.


7. Per le domande presentate per l' anno 1991 si prescinde dal parere della Commissione.


 


Il testo dell’articolo  5 della legge regionale 12/09/2001, n. 23, “Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7”, è il seguente.


Art. 5 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell’istruzione e dello sport)


1.   In attuazione dell’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' istituito nel bilancio regionale il <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena>>, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 16.


2.   A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di seguito denominata ‘minoranza’, mediante la concessione dei seguenti benefici:


   a) sovvenzioni annue a sostegno dell’attività’ di enti, organismi e istituzioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza;


   b) sovvenzioni annue a sostegno dell’attività’ istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza;


   c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni ed associazioni minori della minoranza;


   d) interventi diretti, a carattere straordinario, della Regione per iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con istituzioni e associazioni della minoranza stessa.


3.   Il fondo di cui al comma 1 e’ annualmente ripartito fra le categorie d’intervento individuate al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, entro il 15 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento. I corrispondenti importi sono iscritti in distinti capitoli appositamente istituiti nell’ambito della proposta di bilancio che la Giunta presenta al Consiglio regionale.


4.   Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 46/1991, si provvede inoltre all’individuazione degli enti e istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e all’indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.


5.   Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 46/1991, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a e b) del comma 2, nonché i criteri per la concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma. Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti al comma 2 e’ fissato al 31 gennaio di ogni anno.


6.   Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.


7.   In relazione all’autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all’articolo 16, comma 2, della legge 38/2001, lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 e' determinato in lire 5.000 milioni per l’anno 2001 e lire 10.000 milioni per l’anno 2002; per gli anni successivi lo stanziamento e' determinato con la legge regionale finanziaria in relazione all’assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni.


8.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 42 - spese correnti - e' istituita l’unita' previsionale di base 17.4.42.1.565 <<Fondo per interventi a tutela della minoranza slovena>> con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l’anno 2001 e lire 10.000 milioni per l’anno 2002, riferito al capitolo 5571 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena>>.


9.   Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 al Titolo II - categoria 2.3 - e' istituita l’unita' previsionale di base 2.3.446 <<Assegnazioni vincolate alla tutela della minoranza slovena>> con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l’anno 2001 e lire 10.000 milioni per l’anno 2002, riferito al capitolo 71 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione <<Acquisizione di fondi per interventi a tutela della minoranza slovena>>.


10. Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall’anno 2001 per le finalità previste dall’articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed e’ destinato a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei Comprensori medesimi nei quali e’ storicamente insediata la minoranza slovena.


10 bis. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i Comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.


11. In relazione all’autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all’articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, per le finalità previste dal comma 10, e' autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, con l’onere complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote dal 2001 al 2003 a carico dell’unita' previsionale di base 17.4.14.2.1920 <<Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 - alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 14 - spese d’investimento - con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, riferito al capitolo 1640 (2.1.233.5.12.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Finanziamento del "Fondo regionale per lo sviluppo della montagna" da destinare ai programmi d’intervento delle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena>>. Le quote relative agli anni successivi fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.


12. In relazione all’autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all’articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 e' iscritta l’assegnazione di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unita' previsionale di base 2.3.900, di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, al Titolo II - categoria 2.3. - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena>> con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, con riferimento al capitolo 70 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Acquisizione di fondi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali e' storicamente insediata la minoranza slovena>>. Le annualità relative agli anni successivi affluiscono alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.


13. La legge regionale 46/1991 e successive modifiche e integrazioni è abrogata, a esclusione dell’articolo 8.


14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione <<modifica di denominazione>>.


 


Il testo dell’articolo  5, comma 32, della legge regionale 21/07/2004, n. 019, “Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7” è il seguente:


Art. 5 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)


32.  Lo stanziamento di 200.000 euro autorizzato dall’articolo 5, comma 151, Tabella E, della legge regionale 1/2004, a carico del capitolo 5575 denominato <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali>> e’ ripartito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996.


 


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