ROSAJANSKI DOLUNO - Dulïna se nalaža tu-w Reġuni Friuli-Venezia Giulia. Göra Ćanïnawa na dilä di mërä ta-mi to Laško anu to Buško nazijun.


IL SITO DEDICATO A TUTTO IL POPOLO RESIANO CHE TENACEMENTE CONTINUA A DIFENDERE LINGUA,CULTURA E TRADIZIONE


Il Popolo Resiano, lotta contro l'imposizione all'appartenenza alla Minoranza Nazionale Slovena

martedì 24 aprile 2007

Uniti si può ( ecco una prova )


Testo definitivo della Legge    27 marzo 2007


TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO


Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.


Art. 2 - Lingua veneta.
1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua veneta.
2. La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.


Art. 3 - Contesto europeo.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.


Art. 4 - Adesione dei principi della Carta europea.
1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
c) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
d) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati;
f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico veneto.


Art. 5 - Festa del Popolo Veneto.
1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.


Art. 6 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto.
1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto, promuove:
a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;
b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
c) la creazione artistica;
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.
2. La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale.
3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 12.


Art. 7 - Promozione della ricerca.
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto.
2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.


Art. 8 - Attività dirette.
1. La Regione del Veneto:
a) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
b) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua veneta.
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico veneto.


Art. 9 - Toponomastica.
1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall'articolo 12.


Art. 10 - Grafia veneta unitaria.
1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.


Art. 11 - Informazione regionale.
1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.


Art. 12 - Procedure.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.


Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9 “Interventi per la cultura”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” viene incrementato di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola competenza nei due esercizi successivi.



3 commenti :

  1. Cosa dicono le ASSOCIAZIONI culturali resiane, sul discorso lingua slovena ?? Si sono pronunciate in merito alla questione ?


    Saluti Luca Milano



    Associazioni culturale


    1. Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”

    Sede: Loc.Varcota, Via San Giorgio,1 – 33010 Prato di RESIA

    Tel/Fax 0433/53428

    E-mail: rozajanskidum@libero.it

    Presidente: Luigia NEGRO

    2.

    Circolo Culturale Resiano “Rozajanska Dolina”

    Via Cividale, 286 - 33100 UDINE

    Presidente: Michele BUTTOLO

    3.

    Gruppo Folkloristico “Val Resia”

    Sede: Loc. Varcota, Via San Giorgio, 1 - 33010 Prato di RESIA

    Tel. 0433/53001 Fax: 0433/53392

    E-mail: rozajanskidum@libero.it

    Presidente: Maurizio DI LENARDO

    4.

    Z.S.K.D. Rezija

    Sede: Via Udine, 12 – 33010 Stolvizza di RESIA

    Tel. 0433/53428

    E-mail: rozajanskidum@libero.it

    Presidente: Luigia NEGRO

    5.

    Comitato Pro-Oseacco

    Sede: Via del Lario, 17 – 33010 Oseacco di RESIA

    Presidente: Mauro CORADAZZI

    6.

    Pro Loco

    Sede: Via Roma – 33010 Prato di RESIA

    Tel. 0433/53353

    E-mail: proloco.resia@resianet.org

    Presidente: Carmela BARILE

    7.

    Associazione San Giorgina

    Via Rivoli Sagata, 2 – 33010 San Giorgio di RESIA

    Sede: Via Prato San Giorgio

    Presidente: Luigino MICELLI

    8.

    Coro Femminile Resiano “Roze Majave”

    9.

    Coro “Monte Canin”

    Via Chiusaforte, 4 – 33010 Prato di RESIA

    Presidente: Danilo LETTIG

    10.

    Biblioteca Comunale

    Sede: Via Monte Sart - 33010 Stolvizza di RESIA

    Tel/Fax: 0433/53554

    11.

    C.A.M.A.

    Sede:Via Monte Sart, n. 12 /a – 33010 Stolvizza di RESIA

    Tel/Fax: 0433/53554

    Presidente: Domenico LETTIG

    12.

    Museo della Gente della Val di Resia

    Via Udine, 12 – 33010 RESIA (UD)

    Tel. 0433/53428

    Presidente: Luigia NEGRO

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  2. Complimenti Luca. Aspettiamo adesso la loro risposta.

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  3. E voi credete che le associazioni si pronunceranno? molti di loro sono sloveni sia come minoranza sia come nazionalità solo nel portafoglio grazie hai tanti contributi da loro ricevuti per farsi le scampagnate alla faccia dei veri umili Resiani. DL1

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