Si continua a parlare di “dialetto sloveno tipico delle valli del Natisone” e “dialetto resiano, un’altra variante del complesso sistema dialettale sloveno”. Prima di tutto, gli abitanti delle valli della provincia di Udine non sono minoranza nazionale slovena. Le loro parlate, infatti, erano già state riconosciute con legge regionale 46/1991 come lingue locali, ma, potenza della politica, ecco la metamorfosi: sono infatti diventate varianti della lingua slovena con la legge regionale 26/2007. Quando è stata approvata la legge nazionale 482/99 sulle lingue minoritarie regionali, i Comuni interessati, in aderenza agli statuti comunali, avevano chiesto alla Provincia il riconoscimento e la tutela delle lingue locali. Invece è stata introdotta, con delibera provinciale 33/2001, la lingua slovena che porterà tali parlate alla rapida estinzione. Il fatto che si calcoli che ci siano almeno 1.500 vocaboli panslavi, cioè presenti in forma identica o molto simili in tutte le lingue slave, dimostra che le parlate delle valli della Slavia friulana possono essere assimilate non solo allo sloveno, ma anche al croato, al russo, al ceco, eccetera. In realtà queste parlate, che sono state definite anche da Giovanni Paolo II come protoslave, paleoslave e veteroslave, si sono conservate per ben 1.400 anni con caratteristiche proprie e uniche e, diversamente dalle altre lingue slave (sloveno, croato, slovacco, eccetera), si sono evolute autonomamente in un contesto culturale neolatino e friulano. Per questo vanno riconosciute e tutelate. I valligiani, infatti, non parlano la lingua slovena. La lingua parlata è dunque l’elemento essenziale per riconoscere la presenza di una minoranza in un territorio. Allora ci si domanda: come mai a Cividale del Friuli, dove non sono stati richiesti alla Provincia il riconoscimento e la tutela né della parlata slava delle valli né della lingua slovena, è stata invece riconosciuta, con decreto del presidente della repubblica, la presenza di una minoranza nazionale slovena? Per parlare di presenza di una minoranza linguistica storica e/o nazionale è necessario prendere in considerazione non solo la lingua, ma anche gli elementi fondamentali suggeriti ed evidenziati dalla normativa vigente e precisamente: la storia (“storicamente presente” art. 3 legge 482/99 e “tradizionalmente presente” art. 4 legge 38/2001); il territorio su cui la minoranza è storicamente radicata e la lingua messa a tutela deve essere il modo di esprimersi della minoranza linguistica e deve essere riconosciuta da una legge statale o regionale anteriore alla data dell’entrata in vigore delle leggi (art. 1 dpr 345/2001); il numero di persone che parla la lingua minoritaria deve essere tale da giustificarne la protezione (art. 1 e 7 Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, 1992); la volontà di ogni cittadino che ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattato o non esserlo come minoranza nazionale (art. 3 e 10 della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali, 1995). Quello che si sta perpetrando a Cividale del Friuli e nelle valli della Slavia friulana è una sopraffazione politica ai danni del popolo che, quindi, non è per nulla sovrano.
Luciano Santoro Cividale del Friuli
Tratto dal Messaggero Veneto del 22 settembre 2010
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